TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

Art. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

      1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero

      Identico.


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urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
      2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
      3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
      4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

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